Art. 32. 
Norme  di  condotta  dei  detenuti  e  degli  internati  Obbligo   di
                       risarcimento del danno 
 
  I detenuti e  gli  internati,  all'atto  del  loro  ingresso  negli
istituti e, quando sia necessario,  successivamente,  sono  informati
delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e
doveri, alla disciplina e al trattamento. 
  Essi devono osservare le norme e le disposizioni  che  regolano  la
vita penitenziaria. 
  Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi  dell'istituto,
mansioni  che  importino  un  potere  disciplinare  o  consentano  la
acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. 
  I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi  a
loro disposizione e astenersi da  qualsiasi  danneggiamento  di  cose
altrui. 
  I detenuti e gli internati che arrecano danno alle  cose  mobili  o
immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a  risarcirlo
senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.