Art. 33. Isolamento Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso: 1) quando e' prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune; 3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando cio' sia ritenuto necessario dall'autorita' giudiziaria.