Art. 33. 
                             Isolamento 
 
  Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso: 
    1) quando e' prescritto per ragioni sanitarie; 
    2) durante l'esecuzione della  sanzione  della  esclusione  dalle
attivita' in comune; 
    3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel
procedimento di prevenzione, se e fino a  quando  cio'  sia  ritenuto
necessario dall'autorita' giudiziaria.