Art. 35.
                         Diritto di reclamo

  I  detenuti  e  gli  internati  possono rivolgere istanze o reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa:
    1)   al  direttore  dell'istituto,  nonche'  agli  ispettori,  al
direttore  generale  per  gli  istituti di prevenzione e di pena e al
Ministro per la grazia e giustizia;
    2) al magistrato di sorveglianza;
    3) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
    4) al presidente della giunta regionale;
    5) al Capo dello Stato.