Art. 38.
                       Infrazioni disciplinari

  I  detenuti  e gli internati non possono essere puniti per un fatto
che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
  Nessuna  sanzione  puo'  essere  inflitta  se non con provvedimento
motivato  dopo  la  contestazione  dell'addebito  all'interessato, il
quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe.
  Nell'applicazione  delle  sanzioni  bisogna  tener conto, oltre che
della  natura  e  della gravita' del fatto, del comportamento e delle
condizioni personali del soggetto.
  Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.