Art. 39.
                        Sanzioni disciplinari

  Le  infrazioni  disciplinari  possono  dar luogo solo alle seguenti
sanzioni:
    1) richiamo del direttore;
    2)   ammonizione,   rivolta   dal  direttore,  alla  presenza  di
appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
    3)  esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di
dieci giorni;
    4)  isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non piu'
di dieci giorni;
    5)  esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di quindici
giorni.
  La  sanzione  della  esclusione  dalle attivita' in comune non puo'
essere  eseguita  senza  la  certificazione  scritta,  rilasciata dal
sanitario,  attestante  che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto
escluso  dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo
sanitario.
  L'esecuzione  della  sanzione  della  esclusione dalle attivita' in
comune e' sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere
fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad
un anno.