Art. 41.
      Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

  Non  e'  consentito  l'impiego della forza fisica nei confronti dei
detenuti  e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o
impedire  atti  di violenza, per impedire tentativi di evasione o per
vincere  la  resistenza,  anche  passiva, all'esecuzione degli ordini
impartiti.
  Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza
fisica   nei   confronti   dei   detenuti   o  degli  internati  deve
immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone,
senza  indugio,  accertamenti  sanitari e procede alle altre indagini
del caso.
  Non puo' essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia
espressamente  previsto  dal  regolamento e, comunque, non vi si puo'
far  ricorso  a  fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a
persone  o  cose o di garantire la incolumita' dello stesso soggetto.
L'uso  deve  essere  limitato al tempo strettamente necessario e deve
essere costantemente controllato dal sanitario.
  Gli  agenti  in  servizio  nell'interno  degli istituti non possono
portare  armi  se non nei casi eccezionali in cui cio' venga ordinato
dal direttore.