Art. 42.
                     Trasferimenti e traduzioni

  I  trasferimenti  sono  disposti  per  gravi e comprovati motivi di
sicurezza,  per  esigenze  dell'istituto, per motivi di giustizia, di
salute, di studio e familiari.
  Nel  disporre  i  trasferimenti deve essere favorito il criterio di
destinare  i  soggetti  in  istituti  prossimi  alla  residenza delle
famiglie.
  I  detenuti  e  gli  internati  debbono  essere  trasferiti  con il
bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
  Le  traduzioni  dei  detenuti  e  degli  internati  adulti  vengono
eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e
dal  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, con le modalita'
stabilite  dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con
l'assistenza di personale femminile.
  Nelle  traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere
i  soggetti  dalla  curiosita'  del  pubblico  e  da  ogni  specie di
pubblicita',  nonche'  per ridurne i disagi. E' consentito solo l'uso
di  manette  tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri
mezzi. Nei casi indicati dal regolamento e' consentito l'uso di abiti
civili.