Art. 42. Trasferimenti e traduzioni I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', nonche' per ridurne i disagi. E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento e' consentito l'uso di abiti civili.