Art. 44. Nascite, matrimoni, decessi Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto. La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti.