Art. 44.
                     Nascite, matrimoni, decessi

  Negli  atti  di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle
nascite  e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si
fa menzione dell'istituto.
  La  direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso
di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo,
a  quella  da  cui  il  soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e
giustizia.
  La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti.