Art. 31. 
                       Quote di fabbricazione 
 
  Il Ministro per la sanita', entro il mese di novembre di ogni anno,
tenuto   conto   degli   impegni    derivanti    dalle    convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio  decreto  le  quantita'  delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle  tabelle  I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 12 che possono essere  fabbricate
e messe in vendita, in  Italia  o  all'estero,  nel  corso  dell'anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. 
  I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui  al  primo
comma possono essere aumentati, ove necessario, nel  corso  dell'anno
al quale si riferiscono. 
  I provvedimenti di cui ai precedenti commi  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione  non  superiori
al 10 per cento sulle quantita' consentite purche'  siano  denunciate
al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento  in  cui
sono accertate. Le  eccedenze  sono  computate  nei  quantitativi  da
fabbricarsi nell'anno successivo. 
  Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o  psicotrope  in
quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con  la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.