Art. 32.
                  Autorizzazione alla fabbricazione

  Chiunque  intenda  ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi
dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla
pasta  di  coca  o  di altre piante contenenti sostanze stupefacenti,
ovvero  fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero
della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  Analoga  domanda  deve  essere presentata, nel termine indicato nel
primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per
sintesi sostanze psicotrope.
  La  domanda  deve  essere  corredata  dal certificato di iscrizione
all'albo  professionale del direttore tecnico, che deve essere munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
  La  domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
    a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentante  dell'ente  che  avra'  la  responsabilita' per quanto
riguarda l'osservanza delle norme di legge;
    b)   la   sede,   l'ubicazione   e  la  descrizione  dell'ente  o
dell'impresa  di  fabbricazione  con  descrizione  grafica dei locali
adibiti  alla  lavorazione  e  al  deposito della merce lavorata o da
porsi in lavorazione;
    c)   le   generalita'   del   direttore  tecnico  che  assume  la
responsabilita'   con   il   titolare   dell'impresa   o   il  legale
rappresentante dell'ente;
    d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione;
    e)  le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile
delle rese di lavorazione.
  L'autorizzazione  e'  valida,  oltre  che  per  la fabbricazione di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  anche  per  l'acquisto  delle
relative materie prime nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.