Art. 33.
         Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione

  Ogni   officina   deve   essere   provvista   di   locali   adibiti
esclusivamente  alla  fabbricazione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  di  apparecchi  e  mezzi  adeguati allo scopo nonche' di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
  Il  Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di
cui al precedente comma.
  Qualora   il  richiedente  non  sia  autorizzato  all'esercizio  di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
  Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita'
dell'officina  anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni.
  Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente
ed  i  relativi  recuperi  sono  versati  con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.