Art. 34.
                 Controllo sui cicli di lavorazione

  Presso  ciascun  ente  o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  comprese nelle tabelle I, II,
III,  IV  e  V  di cui all'articolo 12, devono essere dislocati uno o
piu'  sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per
il  controllo  della  entrata  e uscita delle sostanze stupefacenti o
psicotrope  nonche'  per  la  sorveglianza  a  carattere continuativo
durante i cicli di lavorazione.
  La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della
sanita'  previa  intesa  con  il  comando  generale  della guardia di
finanza,  anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego
di dette sostanze.
  Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della
guardia  di  finanza  in  conformita'  alle  disposizioni  di massima
concertate,  anche  ai  fini  del  coordinamento, col Ministero della
sanita'.
  Le  aziende,  che  fabbricano  sostanze  stupefacenti o psicotrope,
hanno  l'obbligo  di mettere a disposizione dei militari addetti alla
vigilanza  presso lo stabilimento in locali idonei per lo svolgimento
delle  operazioni  di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni
di riposo quando la lavorazione si svolga durante la notte.