Art. 34. Controllo sui cicli di lavorazione Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono essere dislocati uno o piu' sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo della entrata e uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita' previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze. Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento in locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo quando la lavorazione si svolga durante la notte.