Art. 35.
                    Controllo sulle materie prime

  Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di
materie  prime  ad  azione  stupefacente, sulle quantita' di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna
officina,  e  sulla  loro destinazione, con particolare riguardo alla
ripartizione quantitativa sul mercato.
  Il  Ministro  per  la sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi
momento,  ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Gli  organi  specializzati  di  controllo sono tenuti ad effettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanita'.