Art. 11. Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.