Art. 11.

  Per  la  presentazione  delle  liste di candidati alla elezione dei
consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla
elezione  del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione e' richiesta
per  i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale
in  carica  al momento della indizione delle elezioni e costituiti in
gruppi  consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto
almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.