Art. 12. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto dal comune nel quale l'ufficio ha sede un onorario fisso di L. 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge. Se le elezioni da effettuare siano piu' di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a L. 30.000 per il presidente ed a L. 25.000 per gli scrutatori ed il segretario. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui al precedente articolo 9 spetta un onorario fisso, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente, di lire 16.000 e L. 12.000 al lordo delle ritenute di legge.