Art. 12.

  In  occasione  di  tutte le consultazioni elettorali, al presidente
dell'ufficio  elettorale  di  sezione  e'  corrisposto dal comune nel
quale l'ufficio ha sede un onorario fisso di L. 25.000 al lordo delle
ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella
misura  corrispondente  a  quella  che  spetta ai dirigenti superiori
dell'amministrazione dello Stato.
  A   ciascuno   degli  scrutatori  ed  al  segretario  degli  uffici
elettorali   di  sezione  il  comune  nel  quale  ha  sede  l'ufficio
elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 20.000 al lordo
delle ritenute di legge.
  Se le elezioni da effettuare siano piu' di una, l'onorario fisso di
cui  sopra viene elevato a L. 30.000 per il presidente ed a L. 25.000
per gli scrutatori ed il segretario.
  Al  presidente  ed  ai  componenti  del  seggio  speciale di cui al
precedente  articolo  9  spetta  un  onorario fisso, quale che sia il
numero  delle  consultazioni  che  hanno  luogo  nel medesimo giorno,
rispettivamente,  di  lire 16.000 e L. 12.000 al lordo delle ritenute
di legge.