Art. 13. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma dell'articolo 12.