Art. 13.

  Per  l'elezione  dei  consigli comunali, sempre che il comune abbia
piu'  di  una  sezione  elettorale,  oltre  agli emolumenti di cui al
precedente articolo, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo
delle  ritenute  di  legge,  di  L. 10.000 a ciascun componente ed al
segretario   dell'adunanza   dei   presidenti   di   seggio,  di  cui
all'articolo  67  del  testo  unico 16 maggio 1960, n. 570, nonche' a
ciascun   componente,   escluso   il  presidente,  ed  al  segretario
dell'ufficio  centrale,  di cui all'articolo 71 del sopracitato testo
unico  n.  570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
  Al  presidente  del  predetto  ufficio  centrale spetta un onorario
giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute di legge, di L. 15.000 e, se
dovuto,   il   trattamento   di  missione  previsto  al  primo  comma
dell'articolo 12.