Art. 14.

  A  ciascun  componente  ed  al  segretario  degli  uffici  centrali
circoscrizionali  di  cui  all'articolo 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361, degli uffici elettorali
circoscrizionali  e  degli  uffici  elettorali  regionali di cui agli
articoli  6  e  7  della  legge  6 febbraio 1948, n. 29, degli uffici
provinciali  per  il referendum di cui all'articolo 21 della legge 25
maggio  1970,  n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli
uffici  centrali  regionali  di  cui  all'articolo  8  della legge 17
febbraio    1968,   n.   108,   nonche'   degli   uffici   elettorali
circoscrizionali  e  degli  uffici  elettorali  centrali  di cui agli
articoli  12  e  13  della  legge  8  marzo 1951, n. 122, a titolo di
retribuzione  per  ogni  giorno di effettiva partecipazione ai lavori
dei  rispettivi  consessi  e' corrisposto un onorario giornaliero, al
lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000.
  Ai  componenti  ed  ai  segretari  dei predetti consessi e' inoltre
corrisposto,  se  dovuto,  il  trattamento  di missione inerente alla
qualifica  rivestita  ovvero,  se estranei alla amministrazione dello
Stato,  nella  misura corrispondente a quella che spetta ai direttori
di sezione dell'amministrazione predetta.
  Ai  presidenti  degli  uffici  elettorali  di cui al primo comma, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori   dei   rispettivi   consessi,   e'  corrisposto  un  onorario
giornaliero,  al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 nonche',
se  dovuto,  il  trattamento  di  missione  inerente  alla  qualifica
rivestita.