Art. 14. A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, degli uffici provinciali per il referendum di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonche' degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 10.000. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei alla amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di L. 15.000 nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.