Art. 15. Le indennita' di trasferta previste nel presente titolo non sono dovute, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nel presente titolo sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nel presente titolo devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.