Art. 15.

  Le  indennita'  di  trasferta previste nel presente titolo non sono
dovute,  oltre  che  nei  casi  di  cui all'articolo 3 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del
comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
  Le  persone  inviate  in  missione  per  gli incarichi previsti nel
presente titolo sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto
all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
  I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nel presente
titolo  devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle
singole riunioni.