Art. 17.

  Tutte  le  spese  per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle
elezioni  politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della
legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.
  Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni
dei  consigli  regionali,  provinciali e comunali, fatta eccezione di
quelle  indicate  nel  successivo  comma, sono a carico degli enti ai
quali i consigli appartengono.
  Sono,  comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento
dei  propri  uffici  interessati alle elezioni, per la spedizione dei
certificati  elettorali  agli  elettori  residenti fuori del comune e
delle  cartoline  avviso  agli  elettori residenti all'estero, per la
fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi
dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti
per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonche' le spese
per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per
l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.
  Nel  caso di contemporaneita' di elezioni politiche con le elezioni
dei  consigli  regionali,  tutte  le  spese  derivanti da adempimenti
comuni  alle  elezioni  vengono  ripartite  tra lo Stato e la regione
rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
  In  qualunque  caso  di  contemporaneita'  di elezioni dei consigli
regionali,  provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali
tra  gli  enti  interessati  tutte  le spese derivanti da adempimenti
comuni alle consultazioni.
  Gli  oneri  per il trattamento economico dei componenti dei seggi e
per  gli  adempimenti  di spettanza dei comuni quando le elezioni non
riguardino  esclusivamente  i  consigli comunali, sono anticipati dai
comuni  e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in
base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre
mesi dalla data delle consultazioni.
  Lo  Stato,  le  regioni  o  le  province  sono tenute ad erogare ai
comuni,  nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per
cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.
  Ai  fondi  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  per effetto delle
presenti  disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e
terzo  comma  dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  e  successive  modificazioni.  I  fondi  stessi possono essere
utilizzati  con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore
ai  limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n.  2440,  e  successive  modificazioni.  A  carico di tali ordini di
accreditamento  possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti.