Art. 18.

  In  occasione  di  consultazioni  popolari il personale dei comuni,
delle  prefetture,  del Ministero dell'interno, nonche' del Ministero
di  grazia  e  giustizia,  addetto  a servizi elettorali, puo' essere
autorizzato  dalla  rispettiva  amministrazione, anche in deroga alle
vigenti  disposizioni,  ad effettuare lavoro straordinario sino ad un
massimo  individuale  di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al
trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.