Art. 19.

  Il  Governo  della Repubblica e' autorizzato a provvedere, entro il
termine  di  un  anno,  all'emanazione  di  un testo unico, nel quale
dovranno  essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le
disposizioni  di  legge  concernenti  le  elezioni  della  Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
  Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili
con la presente legge.