Art. 19. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.