Art. 20. 
 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 aprile 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                       MORO - COSSIGA 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO