Art. 10. Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che siano trasferiti in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita' e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile. Gli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' e abitabilita' all'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.