Art. 10.

  Per  gli  insediamenti  esistenti,  produttivi o civili, soggetti a
diversa  destinazione  o  ad  ampliamenti o a ristrutturazioni, o che
siano trasferiti in altro luogo successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo
scarico  alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita'
e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della
documentazione  presentata  e  di  ogni  altro  accertamento ritenuto
utile.
  Gli  insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita'
e  abitabilita'  all'entrata in vigore della presente legge, dovranno
adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i
nuovi  insediamenti  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge.