Art. 17.

  All'eventuale   onere,  derivante  dall'attuazione  della  presente
legge,  per  l'anno  finanziario  1977,  si  provvede con le economie
risultanti  dalla  soppressione delle classi di aggiornamento, di cui
al precedente articolo 7.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALFATTI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO