Art. 12.
                        Controllo della fauna

  Le  regioni  possono  vietare  o  ridurre  la  caccia  per  periodi
prestabiliti  a  determinate specie di selvaggina di cui all'articolo
11  per  importanti  e  motivate  ragioni  connesse  alla consistenza
faunistica  o  per  sopravvenute  particolari  condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
  Le  regioni  provvedono  inoltre  al  controllo delle specie di cui
all'articolo  II  anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente,
arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico
ed  alla  piscicoltura,  alterando l'equilibrio naturale, nonche' nei
fondi chiusi di cui all'articolo 17.
  Tale  controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi,
sentito   il   parere   dell'istituto  nazionale  di  biologia  della
selvaggina.