Art. 12. Controllo della fauna Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo II anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonche' nei fondi chiusi di cui all'articolo 17. Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.