Art. 13.
               Introduzione di selvaggina dall'estero

  L'introduzione    dall'estero    di    selvaggina   viva,   purche'
corrispondente  alle  specie  gia' presenti sul territorio nazionale,
puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.
  E'  vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea
alla  fauna  indigena,  salvo  che  si tratti di animali destinati ai
giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di
specie  tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per
fini ornamentali o amatoriali.
  Le  autorizzazioni  per  le  attivita'  di cui al primo comma o per
eventuali  deroghe  al  precedente  comma,  particolarmente  per fini
scientifici   e   sperimentali,  sono  rilasciate  dal  Ministro  per
l'agricoltura  e  le  foreste  su  parere  dell'Istituto nazionale di
biologia della selvaggina.