Art. 14.
                   Calendario venatorio regionale

  Le  regioni  pubblicano,  entro  e  non  oltre  il  15  giugno,  il
calendario  regionale  ed  eventuale  regolamento relativi all'intera
annata   venatoria,   per   i   periodi  e  per  le  specie  previste
dall'articolo  11,  con  l'indicazione del numero massimo dei capi da
abbattere per ciascuna giornata di caccia.
  Il  numero  delle  giornate  di  caccia settimanali non puo' essere
superiore  a  tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al
cacciatore,  escludendo  i  giorni  di  martedi  e venerdi, nei quali
l'esercizio della caccia e' in ogni caso sospeso.
  Fermo  restando  il  silenzio  venatorio  nei  giorni  di martedi e
venerdi,  le  regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina  e  tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche
in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio
venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il
1 ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.
  La  caccia  e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino
al  tramonto.  Le  regioni  nell'emanazione  del calendario venatorio
definiranno  l'ora legale d'inizio della caccia. Non e' consentita la
posta alla beccaccia.
  Non  e'  altresi'  consentita  la  caccia  da  appostamento,  sotto
qualsiasi forma, al beccaccino.