Art. 22. Omologazione di componenti e apparecchiature gia' in commercio I fabbricanti e gli importatori dei componenti e delle apparecchiature indicati al primo comma dell'art. 4 della legge, entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, devono presentare all'A.N.C.C. la domanda di omologazione prevista all'art. 5, per quei componenti e apparecchiature che siano gia' in commercio. L'A.N.C.C. deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di omologazione.