Art. 22. 
   Omologazione di componenti e apparecchiature gia' in commercio 
 
  I  fabbricanti  e  gli   importatori   dei   componenti   e   delle
apparecchiature indicati al primo  comma  dell'art.  4  della  legge,
entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del  regolamento,  devono
presentare all'A.N.C.C. la domanda di omologazione prevista  all'art.
5, per quei componenti e apparecchiature che siano gia' in commercio. 
  L'A.N.C.C. deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data  di
presentazione della domanda di omologazione.