Art. 23.
Impianti previsti in edifici cui  e' gia' stata rilasciata la licenza
                              edilizia

  Agli  effetti  di  quanto  stabilito  all'art.  6  della legge, per
impianto  di  produzione  di  calore destinato al riscaldamento degli
ambienti,  gia' installato in edificio esistente alla data di entrata
in  vigore  del  regolamento,  si  intende  anche  quello previsto in
edificio  al  quale alla stessa data e' gia' stata rilasciata licenza
edilizia.