Art. 23. Impianti previsti in edifici cui e' gia' stata rilasciata la licenza edilizia Agli effetti di quanto stabilito all'art. 6 della legge, per impianto di produzione di calore destinato al riscaldamento degli ambienti, gia' installato in edificio esistente alla data di entrata in vigore del regolamento, si intende anche quello previsto in edificio al quale alla stessa data e' gia' stata rilasciata licenza edilizia.