Art. 57. I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente possono accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.