Art. 57.

  I  segretari  comunali  nominati  a  seguito  del  concorso  di cui
all'articolo  precedente  possono accedere a sedi della Valle d'Aosta
di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della
restante  parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei
diplomi di laurea previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.