Art. 59.
                       (Recesso del locatore)

  Nei  casi  di cui all'articolo precedente il locatore puo' recedere
in  ogni  momento  dal  contratto dandone comunicazione al conduttore
mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
    1)  quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione
del  rapporto  locatizio,  di  destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale,  artigianale  o professionale proprio, del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado;
    2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria,
del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado
oppure  quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita'
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o
di  culto  che  voglia  disporre  dell'immobile per l'esercizio delle
proprie  funzioni,  offra al conduttore altro immobile idoneo per cui
sia  dovuto  un canone di locazione proporzionato alle condizioni del
conduttore  medesimo  e  comunque  non  superiore del 20 per cento al
canone  del  precedente  immobile  e  assuma a suo carico le spese di
trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore
risulti  infondata,  questi  potra'  essere  esonerato dalle spese di
trasloco;
    3)   quando   l'immobile  locato  sia  compreso  in  un  edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere  assicurata  la  stabilita'  e  la  permanenza  del conduttore
impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
    4)   quando   il  proprietario  intenda  demolire  o  trasformare
notevolmente  l'immobile  locato  per  eseguire  nuove costruzioni o,
trattandosi  di  appartamento  sito  all'ultimo piano, quando intenda
eseguire  sopraelevazioni  a  norma  di  legge,  e  per eseguirle sia
indispensabile  per  ragioni  tecniche  lo sgombero dell'appartamento
stesso;
    5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico,
ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la
competente  sovraintendenza  riconosca  necessario  ed urgente che si
proceda  a  riparazioni  o  restauri,  la  cui  esecuzione  sia  resa
impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
    6)  quando il conduttore puo' disporre di altra abitazione idonea
alle  proprie  esigenze  familiari  nello  stesso comune ovvero in un
comune confinante;
    7)   quando   il   conduttore,   avendo   sublocato  parzialmente
l'immobile,  non  lo  occupa  nemmeno  in  parte, con continuita'. Si
presume  l'esistenza  della  sublocazione  quando  l'immobile risulta
occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che
non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinita' entro
il  quarto  grado,  salvo  che  si  tratti  di  ospiti transitori. La
presunzione  non  si  applica nei confronti delle persone che si sono
trasferite nell'immobile assieme al conduttore;
    8)  quando  il conduttore non occupa continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo.
  Nelle  ipotesi  di  cui  ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il
possesso  della  licenza  o concessione e' condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle
condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.
  Alla  procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme
di cui ai precedenti articoli 30 e 56.