Art. 61.
                  (Acquirente dell'immobile locato)

  La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59
non  puo'  essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto
tra  vivi  finche'  non  siano  decorsi  almeno  due  anni dalla data
dell'acquisto.
  Il  termine  e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente
e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero
se  l'acquirente  e'  cittadino  emigrato  in  un  paese straniero in
qualita'  di  lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi
stabilmente.
  Quando   l'immobile  e'  stato  donato  a  causa  di  matrimonio  o
costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato,
il  termine  di  cui  al  primo comma si computa dal giorno in cui il
dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.