Art. 63.
(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

  Per  i  primi  due  anni  a decorrere dalla entrata in vigore della
presente  legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti
nell'articolo   58   non   e'  aggiornato  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 24.
  Dall'inizio  del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in
base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
  Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
    il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
    il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
    il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
    il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
  In   ogni   caso  con  l'integrale  applicazione  dell'equo  canone
l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura
ivi prevista.