Art. 27.
(Individuazione delle zone di recupero    del   patrimonio   edilizio
                             esistente)

  I  comuni  individuano,  nell'ambito  degli  strumenti  urbanistici
generali,  le  zone  ove,  per  le  condizioni  di  degrado, si rende
opportuno   il   recupero  del  patrimonio  edilizio  ed  urbanistico
esistente  i  mediante  interventi  rivolti  alla  conservazione,  al
risanamento,  alla  ricostruzione  e  alla migliore utilizzazione del
patrimonio  stesso.  Dette zone possono comprendere singoli immobili,
complessi  edilizi,  isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad
attrezzature.
  Le  zone  sono  individuate  in  sede di formazione dello strumento
urbanistico  generale  ovvero, per i comuni che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del
consiglio  comunale  sottoposta  al  controllo di cui all'articolo 59
della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
  Nell'ambito  delle  zone, con la deliberazione di cui al precedente
comma  o  successivamente  con  le  stesse modalita' di approvazione,
possono  essere  individuati  gli  immobili, i complessi edilizi, gli
isolati  e  le  aree  per  i  quali  il rilascio della concessione e'
subordinato   alla  formazione  dei  piani  di  recupero  di  cui  al
successivo articolo 28.
  Per  le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e
comunque  non  compresi  in questo, si attuano gli interventi edilizi
che  non  siano  in  contrasto  con  le  previsioni  degli  strumenti
urbanistici generali.
  Qualora  tali  strumenti  subordinino il rilascio della concessione
alla  formazione  del  piano  particolareggiato,  sono consentiti, in
assenza  di  questo,  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, nonche' di restauro e di ristrutturazione edilizia che
riguardino esclusivamente opere interne e singole unita' immobiliari,
con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.
  Gli  interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora
riguardino  globalmente  edifici  costituiti  da  piu'  alloggi, sono
consentiti,    con   il   mantenimento   delle   destinazioni   d'uso
residenziali,  purche'  siano  disciplinati  da convenzione o da atto
d'obbligo  unilaterale,  trascritto  a  cura  del  comune  e  a spese
dell'interessato,  mediante  il  quale il concessionario si impegni a
praticare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di locazione degli alloggi
concordati   con   il   comune   ed   a  concorrere  negli  oneri  di
urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.