Art. 27.
(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio
esistente)
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici
generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende
opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del
patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili,
complessi edilizi, isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad
attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento
urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del
consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59
della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente
comma o successivamente con le stesse modalita' di approvazione,
possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli
isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione e'
subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al
successivo articolo 28.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e
comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi
che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici generali.
Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione
alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in
assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonche' di restauro e di ristrutturazione edilizia che
riguardino esclusivamente opere interne e singole unita' immobiliari,
con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora
riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono
consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso
residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atto
d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese
dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a
praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.