Art. 28.
        (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

  I  piani  di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al
terzo  comma  del precedente articolo 27, anche attraverso interventi
di  ristrutturazione  urbanistica,  individuando  le unita' minime di
intervento.
  I  piani  di  recupero  sono  approvati  con  la  deliberazione del
consiglio  comunale  con  la  quale  vengono  decise  le  opposizioni
presentate  al  piano,  ed  hanno efficacia dal momento in cui questa
abbia riportato il visto di legittimita' di cui all'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
  Ove  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  di  cui  al comma
precedente  non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre
anni  dalla  individuazione  di  cui  al  terzo  comma del precedente
articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un
anno  dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni
effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti
dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.
  Per  quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani
di  recupero  le  disposizioni previste per i piani particolareggiati
dalla  vigente  legislazione  regionale  e,  in  mancanza,  da quella
statale.
  I piani di recupero sono attuati:
    dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
    dai comuni, nei seguenti casi:
      a)  per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per   il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  di  cui  al
precedente  articolo  1, lettera a), anche avvalendosi degli istituti
autonomi per le case popolari, nonche', limitatamente agli interventi
di  rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti
o mediante il convenzionamento con i privati;
      b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
      c)  per  gli  interventi  da  attuare,  mediante  esproprio  od
occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari
delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.
  L'esproprio  puo'  aver  luogo dopo che il comune abbia diffidato i
proprietari delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere
previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine
non inferiore ad un anno.
  Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
gennaio  1977,  n.  10,  i  programmi  pluriennali  di attuazione, la
diffida  di  cui  al  comma  precedente puo' effettuarsi soltanto una
volta  decorso  il  termine  di scadenza del programma pluriennale di
attuazione  nel  quale  ciascun  piano  di  recupero  approvato viene
incluso.
  I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione
delle   opere   previste   dal  piano  di  recupero,  anche  mediante
occupazione  temporanea,  con  diritto  di rivalsa, nei confronti dei
proprietari, delle spese sostenute.
  I   comuni   possono  affidare  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti
in  consorzio  che  eseguono  gli  interventi  previsti  dal piano di
recupero.