Art. 28.
(Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al
terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi
di ristrutturazione urbanistica, individuando le unita' minime di
intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del
consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni
presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa
abbia riportato il visto di legittimita' di cui all'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma
precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre
anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente
articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un
anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni
effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti
dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.
Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani
di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati
dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella
statale.
I piani di recupero sono attuati:
dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
dai comuni, nei seguenti casi:
a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al
precedente articolo 1, lettera a), anche avvalendosi degli istituti
autonomi per le case popolari, nonche', limitatamente agli interventi
di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti
o mediante il convenzionamento con i privati;
b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od
occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari
delle unita' minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.
L'esproprio puo' aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i
proprietari delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere
previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine
non inferiore ad un anno.
Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la
diffida di cui al comma precedente puo' effettuarsi soltanto una
volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di
attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene
incluso.
I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione
delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante
occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei
proprietari, delle spese sostenute.
I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti
in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di
recupero.