Art. 29.
(Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)
Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei
casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene
utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo
4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello
Stato per i mutui agevolati.
La predetta quota e' messa a disposizione dei comuni e puo' essere
utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche
per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con
esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione
delle attivita' economiche insediate negli immobili interessati dagli
interventi, nonche' per la redazione dei piani di recupero.