Art. 29.
            (Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)

  Per  l'attuazione  dei  piani  di recupero da parte dei comuni, nei
casi  previsti  dal  quinto  comma  del precedente articolo 28, viene
utilizzata  la  quota  dei fondi destinata al recupero del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo
4,  detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello
Stato per i mutui agevolati.
  La  predetta quota e' messa a disposizione dei comuni e puo' essere
utilizzata,  nei  limiti che saranno determinati dalla regione, anche
per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con
esclusione  della  costruzione  di nuovi alloggi, per la prosecuzione
delle attivita' economiche insediate negli immobili interessati dagli
interventi, nonche' per la redazione dei piani di recupero.