Art. 31.
                   (Definizione degli interventi)

  Gli  interventi  di recupero del patrimonio edilizio esistente sono
cosi' definiti:
    a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le
opere  di  riparazione,  rinnovamento  e  sostituzione delle finiture
degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    b)  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  le  opere  e le
modifiche   necessarie   per   rinnovare  e  sostituire  parti  anche
strutturali  degli  edifici,  nonche'  per  realizzare ed integrare i
servizi  igienico-sanitari  e  tecnologici, sempre che non alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
    c)  interventi  di restauro e di risanamento conservativo, quelli
rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad  assicurarne  la
funzionalita'  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere che, nel
rispetto   degli   elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso con essi
compatibili.
  Tali  interventi  comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi   accessori   e  degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze
dell'uso,   l'eliminazione   degli  elementi  estranei  all'organismo
edilizio;
    d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli rivolti a
trasformare  gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere  che  possono  portare  ad  un organismo edilizio in tutto o in
parte   diverso   dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
ripristino   o   la   sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio,  la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
    e)  interventi  di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
mediante  un  insieme  sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione  del  disegno  dei  lotti,  degli  isolati e della rete
stradale.
  Le  definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni
degli  strumenti  urbanistici  generali  e  dei  regolamenti edilizi.
Restano  ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1
giugno  1939,  n.  1089,  e  29  giugno  1939,  n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni.