Art. 32.
                     (Disposizioni particolari)

  Gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente, compresi nei
piani   di  recupero,  approvati  ai  sensi  del  secondo  comma  del
precedente  articolo  28,  sono  inclusi nei programmi pluriennali di
attuazione previsti dallo articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.
10.  I  comuni  possono  includere nei predetti programmi pluriennali
anche  gli  interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi
nei piani di recupero.
  Nel  formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono
tenuti  a  stimare  la quota presumibile degli interventi di recupero
del  patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini
della  determinazione  delle nuove costruzioni previste nei programmi
stessi.
  Nei  comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli -
interventi  di  rilevante  entita'  non  convenzionati ai sensi della
legge  28  gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione
puo'  essere  subordinata  alla  stipula  di una convenzione speciale
mediante  la  quale  i  proprietari assumono, anche per i loro aventi
causa,  l'impegno  di  dare  in  locazione una quota delle abitazioni
recuperate  a  soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune,
concordando  il  canone  con  il  comune  medesimo  ed assicurando la
priorita' ai precedenti occupanti.