Art. 32.
(Disposizioni particolari)
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei
piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del
precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di
attuazione previsti dallo articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.
10. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali
anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi
nei piani di recupero.
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono
tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini
della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi
stessi.
Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli -
interventi di rilevante entita' non convenzionati ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione
puo' essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale
mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi
causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni
recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune,
concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la
priorita' ai precedenti occupanti.