Art. 33.
      (Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)

  Gli  interventi  di  cui  al  presente titolo e quelli previsti dai
piani  particolareggiati,  ove  esistenti,  purche'  convenzionati ai
sensi   della   legge   28  gennaio  1977,  n.  10,  fruiscono  delle
agevolazioni  creditizie  di  cui  al  precedente articolo 16, per le
quali  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e
21  della  presente  legge.  Il  limite  massimo  del mutuo agevolato
concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, e'
fissato  in  lire  15  milioni  ed  e'  soggetto a revisione cosi' le
modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.
  Nel  caso  in  cui  gli interventi che fruiscono delle agevolazioni
creditizie  previste  dal  precedente articolo 16 siano effettuati da
imprese  o  da  cooperative,  le abitazioni recuperate possono essere
cedute  o  assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per
l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
  La  cessione  o  l'assegnazione  puo'  essere disposta a favore dei
precedenti  occupanti  anche  se  non  sono  in possesso dei predetti
requisiti.  In  tal caso gli stessi non possono fruire del contributo
pubblico.