Art. 33.
(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)
Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai
piani particolareggiati, ove esistenti, purche' convenzionati ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle
agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le
quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e
21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato
concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, e'
fissato in lire 15 milioni ed e' soggetto a revisione cosi' le
modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni
creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da
imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere
cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per
l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
La cessione o l'assegnazione puo' essere disposta a favore dei
precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti
requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo
pubblico.