Art. 34.
(Piani esecutivi vigenti)
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare
all'edilizia economica e popolare, gia' approvati alla data di
entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento
del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con
deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero
ed applicare le disposizioni del presente titolo.