Art. 34.
                      (Piani esecutivi vigenti)

  Ai  piani  particolareggiati  e  ai  piani  delle zone da destinare
all'edilizia  economica  e  popolare,  gia'  approvati  alla  data di
entrata  in  vigore della presente legge e finalizzati al risanamento
del  patrimonio  edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con
deliberazione  del consiglio comunale, il valore di piani di recupero
ed applicare le disposizioni del presente titolo.