Art. 47. 
                       (Personale dipendente) 
 
  Lo  stato  giuridico  ed  economico  del  personale  delle   unita'
sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente
dal presente articolo, secondo  i  principi  generali  e  comuni  del
rapporto di pubblico impiego. 
  In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo  13,
la gestione  amministrativa  del  personale  delle  unita'  sanitarie
locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il
suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale,  disciplinare
e retributivo. 
  Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  30  giugno  1979,  su
proposta del Presidente del Consiglio, di  concerto  con  i  Ministri
della sanita'  e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previa
consultazione   delle   associazioni   sindacali   delle    categorie
interessate uno o piu' decreti aventi valore di legge  ordinaria  per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo  comma  del  presente
articolo, lo stato giuridico del  personale  delle  unita'  sanitarie
locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    1) assicurare un unico ordinamento  del  personale  in  tutto  il
territorio nazionale; 
    2) disciplinare i ruoli del personale  sanitario,  professionale,
tecnico ed amministrativo; 
    3)  definire  le  tabelle  di  equiparazione  per  il   personale
proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui  funzioni  sono
trasferite  ai  comuni  per  essere  esercitate  mediante  le  unita'
sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di  previdenza
e di quiescenza, compresi gli eventuali  trattamenti  integrativi  di
cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio  della
libera attivita' professionale per i medici e  veterinari  dipendenti
dalle unita' sanitarie locali,  degli  istituti  universitari  e  dei
policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero  e
cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale  sono  stabiliti  le
modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'; 
    5) prevedere misure rivolte a  favorire,  particolarmente  per  i
medici a  tempo  pieno,  l'esercizio  delle  attivita'  didattiche  e
scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per  ragioni  di
aggiornamento tecnico scientifico; 
    6)  fissare  le  modalita'   per   l'aggiornamento   obbligatorio
professionale del personale; 
    7) prevedere disposizioni per  rendere  omogeneo  il  trattamento
economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi  aventi
carattere economico del personale  sanitario  universitario  operante
nelle strutture convenzionate con quelli del personale  delle  unita'
sanitarie locali. 
  Ai fini di una efficace organizzazione  dei  servizi  delle  unita'
sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre
a demandare alla regione il potere  di  emanare  norme  per  la  loro
attuazione  ai  sensi  dell'articolo   117,   ultimo   comma,   della
Costituzione, dovranno prevedere: 
    1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte  di
ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio
sanitario nazionale addetto  ai  presidi,  servizi  ed  uffici  delle
unita' sanitarie locali. Il personale in servizio  presso  le  unita'
sanitarie locali sara' collocato nei  diversi  ruoli  in  rapporto  a
titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali
ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle  promozioni
e dei concorsi; 
    2)  criteri  generali  per  i  comandi  o  per  i   trasferimenti
nell'ambito del territorio regionale; 
    3) criteri generali per la regolamentazione, in sede  di  accordo
nazionale unico, della mobilita' del personale; 
    4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che  devono
essere banditi dalla regione  su  richiesta  delle  unita'  sanitarie
locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare  anche  ai
fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 
    5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito  delle  singole
unita'  sanitarie  locali  l'assunzione   avviene   nella   qualifica
funzionale e non nel posto. 
  I decreti delegati di cui al  terzo  comma  del  presente  articolo
prevedono altresi' norme riguardanti: 
    a) i criteri per  la  valutazione,  anche  ai  fini  di  pubblici
concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno  svolto  la
loro  attivita'  o  nelle  strutture  sanitarie  degli  enti  di  cui
all'articolo 41 o in quelle convenzionate a  norma  dell'articolo  43
fatti salvi i  diritti  acquisiti  ai  sensi  dell'articolo  129  del
decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 27 marzo 1969; 
    b) la quota massima dei posti  vacanti  che  le  regioni  possono
riservare, per un  tempo  determinato,  a  personale  in  servizio  a
rapporto di impiego continuativo presso strutture  convenzionate  che
cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed  i  criteri
per i relativi concorsi; 
    c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali
di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato,  del
personale  non  di  ruolo   addetto   esclusivamente   e,   in   modo
continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno
1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in  vigore  della  presente
legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi  e  istituzioni
ospedaliere pubbliche. 
  Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio  programma
di attivita' e  in  relazione  a  comprovate  ed  effettive  esigenze
assistenziali, didattiche e di ricerca, previa  autorizzazione  della
regione, individuano le strutture, le  divisioni  ed  i  servizi  cui
devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche  in
carenza  della  specifica  richiesta  degli  interessati,  a  singoli
sanitari  delle  predette  strutture,   divisioni   e   servizi,   la
prestazione del servizio a tempo pieno. 
  In riferimento al comma precedente, i relativi  bandi  di  concorso
per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  Il trattamento economico e  gli  istituti  normativi  di  carattere
economico  del  rapporto  d'impiego  di  tutto  il   personale   sono
disciplinati mediante accordo nazionale unico, di  durata  triennale,
stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI) e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative in campo nazionale delle  categorie  interessate.  La
delegazione del Governo, delle regioni e  dell'ANCI  per  la  stipula
degli  accordi  anzidetti  e'  costituita   rispettivamente   da   un
rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale  e  del
tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle  regioni  attraverso
la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della  legge  16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dell'ANCI. 
  L'accordo nazionale di cui al comma precedente  e'  reso  esecutivo
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei ministri.  I  competenti  organi  locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto  decreto  i
necessari e dovuti atti deliberativi. 
  E' fatto divieto di concedere al personale delle  unita'  sanitarie
locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi  genere  e  natura
che  modifichino  direttamente  o   indirettamente   il   trattamento
economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo
di garantire la parificazione delle lingue  italiana  e  tedesca  nel
servizio sanitario, e' fatta salva  l'indennita'  di  bilinguismo  in
provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la  presente
norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale
degli amministratori. 
  Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le  unita'
sanitarie   locali   per   prestazioni   professionali   presso    la
organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita'
sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.