Art. 47.
(Personale dipendente)
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita'
sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente
dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del
rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13,
la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie
locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il
suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare
e retributivo.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su
proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri
della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione delle associazioni sindacali delle categorie
interessate uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente
articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie
locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il
territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale,
tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale
proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono
trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita'
sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza
e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di
cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della
libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti
dalle unita' sanitarie locali, degli istituti universitari e dei
policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e
cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le
modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i
medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e
scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di
aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio
professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento
economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi
carattere economico del personale sanitario universitario operante
nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita'
sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita'
sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre
a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della
Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di
ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio
sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle
unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita'
sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a
titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali
ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni
e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti
nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo
nazionale unico, della mobilita' del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono
essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie
locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai
fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole
unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica
funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo
prevedono altresi' norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici
concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la
loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui
all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43
fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 27 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono
riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a
rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che
cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri
per i relativi concorsi;
c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali
di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del
personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo
continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno
1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni
ospedaliere pubbliche.
Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma
di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze
assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della
regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui
devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in
carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli
sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la
prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso
per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono
disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale,
stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La
delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula
degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso
la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dell'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i
necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie
locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura
che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento
economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo
di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel
servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in
provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente
norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale
degli amministratori.
Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita'
sanitarie locali per prestazioni professionali presso la
organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita'
sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.