Art. 48.
(Personale a rapporto convenzionale)
L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale
sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero
territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del
tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il
Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo,
delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e'
costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti
designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di
cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i
necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono
prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare
il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di
essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il
diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i
medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con
rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine
di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la
qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico
e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle
ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare
in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la
regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza
del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti
nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo
degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un
tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita'
sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza
diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di
cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al
rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente
punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della
quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni
esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i
medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici
ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni.
Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati,
nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi
derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la
risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di
disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati
residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di
realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio
professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di
gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei
medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di
rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si
estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di
operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al
primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono,
altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati
convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con
tutte le farmacie di cui all'articolo 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo,
stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni
con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti
alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in
contrasto con la presente norma comportano la responsabilita'
personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli
accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie,
partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di
carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi
affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai
compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono
altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i
comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano
resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma
precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al
Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla
competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della
sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della
provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non
ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono
la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le
modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.