Art. 16.

  Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30
marzo  1957,  n.  361,  e successive modificazioni, il presidente del
seggio   rinvia  le  ulteriori  operazioni  alle  ore  6  del  giorno
successivo.
  Le  operazioni  di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del
bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo
1957,  n.  361,  e  successive modificazioni, e debbono avere termine
alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
  Dopo  che  gli  elettori  hanno  votato, il presidente procede alle
operazioni  di  cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n.
361,  e  successive  modificazioni;  quindi da' immediatamente inizio
alle   operazioni   di   scrutinio,   che   debbono  svolgersi  senza
interruzioni  ed  essere  portate  a  termine  entro  12 ore dal loro
inizio.