Art. 25.

           Area docenti e contratto individuale di lavoro

    1.  Il  personale docente ed educativo degli istituti e scuole di
ogni  ordine  e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e
scuole   speciali   statali,   e'   collocato   nella  distinta  area
professionale del personale docente.
    2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i
docenti  della  scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di
1° grado;  i  docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado;  il  personale  educativo  dei  convitti e degli educandati
femminili.
    3.  I  rapporti  individuali  di  lavoro  a tempo indeterminato o
determinato  del  personale  docente  ed  educativo  degli istituti e
scuole  statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti  individuali,  nel  rispetto  delle  disposizioni di legge,
della  normativa  comunitaria  e  del  contratto collettivo nazionale
vigente.
    4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono, comunque, indicati:
      a) tipologia del rapporto di lavoro;
      b) data di inizio del rapporto di lavoro;
      c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a
tempo determinato;
      d) qualifica   di   inquadramento   professionale   e   livello
retributivo iniziale;
      e) compiti   e   mansioni   corrispondenti  alla  qualifica  di
assunzione;
      f) durata  del  periodo  di  prova,  per  il  personale a tempo
indeterminato;
      g) sede   di   prima   destinazione,   ancorche'   provvisoria,
dell'attivita' lavorativa.
    5.   Il   contratto   individuale   specifica  le  cause  che  ne
costituiscono  condizioni  risolutive  e  specifica, altresi', che il
rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque  causa  di  risoluzione  del  contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
    6.  L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato puo'
avvenire  con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo  caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica
anche l'articolazione dell'orario di lavoro.