Art. 25.
Area docenti e contratto individuale di lavoro
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e
scuole speciali statali, e' collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i
docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di
1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati
femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o
determinato del personale docente ed educativo degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale
vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a
tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello
retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria,
dell'attivita' lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne
costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresi', che il
rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato puo'
avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica
anche l'articolazione dell'orario di lavoro.