Art. 26.
Funzione docente
1. La funzione docente realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle
finalita' e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivita'
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attivita' di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle
attivita' collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti piu'
utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti
pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone
l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo
conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine
del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di
apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei
relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalita'
decise dal collegio dei docenti.