Art. 26.

                          Funzione docente

    1.    La    funzione    docente    realizza    il   processo   di
insegnamento/apprendimento  volto  a  promuovere  lo  sviluppo umano,
culturale,  civile  e  professionale  degli  alunni, sulla base delle
finalita'  e  degli  obiettivi  previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
    2.  La  funzione  docente  si  fonda  sull'autonomia  culturale e
professionale   dei   docenti;   essa   si  esplica  nelle  attivita'
individuali  e  collegiali  e  nella partecipazione alle attivita' di
aggiornamento e formazione in servizio.
    3.  In  attuazione  dell'autonomia  scolastica  i  docenti, nelle
attivita'  collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti piu'
utili  e  idonei,  elaborano,  attuano  e verificano, per gli aspetti
pedagogico  - didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone
l'articolazione  alle  differenziate  esigenze degli alunni e tenendo
conto  del  contesto  socio - economico di riferimento, anche al fine
del    raggiungimento   di   condivisi   obiettivi   qualitativi   di
apprendimento  in  ciascuna  classe  e  nelle diverse discipline. Dei
relativi  risultati  saranno  informate  le famiglie con le modalita'
decise dal collegio dei docenti.