Art. 28.

                      Attivita' di insegnamento

    1.   Le   istituzioni   scolastiche   adottano   ogni   modalita'
organizzativa  che  sia  espressione  di  autonomia progettuale e sia
coerente  con  gli  obiettivi  generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
    2.  Nel  rispetto  della  liberta'  d'insegnamento,  i competenti
organi  delle  istituzioni  scolastiche regolano lo svolgimento delle
attivita'  didattiche  nel  modo  piu' adeguato al tipo di studi e ai
ritmi  di  apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le
forme  di  flessibilita'  previste  dal  Regolamento  sulla autonomia
didattica  ed  organizzativa  delle  istituzioni  scolastiche  di cui
all'art.  21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare,
dell'art.   4   dello  stesso  Regolamento  -,  tenendo  conto  della
disciplina contrattuale.
    3.  Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
    4.  Gli  obblighi di lavoro del personale docente sono articolati
in   attivita'  di  insegnamento  ed  in  attivita'  funzionali  alla
prestazione di insegnamento.
    Prima   dell'inizio   delle   lezioni,  il  dirigente  scolastico
predispone,   sulla   base  delle  eventuali  proposte  degli  organi
collegiali,  il piano annuale delle attivita' e i conseguenti impegni
del  personale  docente,  che  sono  conferiti in forma scritta e che
possono  prevedere  attivita' aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni  di lavoro, e' deliberato dal collegio dei docenti nel quadro
della  programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa
procedura  e'  modificato,  nel  corso  dell'anno scolastico, per far
fronte  a  nuove  esigenze.  Di  tale piano e' data informazione alle
OO.SS. di cui all'art. 7.
    5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a
livello  regionale,  l'attivita'  di insegnamento si svolge in 25 ore
settimanali  nella  scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella
scuola  elementare  e  in  18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione  secondaria  ed  artistica,  distribuite  in non meno di
cinque  giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento
stabilite  per  gli  insegnanti  elementari,  vanno aggiunte 2 ore da
dedicare,  anche  in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione  didattica  da  attuarsi  in  incontri  collegiali dei
docenti  interessati,  in  tempi  non  coincidenti con l'orario delle
lezioni.  Nell'ambito  delle  22  ore d'insegnamento, la quota oraria
eventualmente  eccedente  l'attivita'  frontale  e di assistenza alla
mensa   e'   destinata,   previa   programmazione,  ad  attivita'  di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o
per   gruppi   ristretti  di  alunni  con  ritardo  nei  processi  di
apprendimento,  anche  con  riferimento  ad  a  lunni  stranieri,  in
particolare  provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio  dei  docenti non abbia effettuato tale programmazione o non
abbia  impegnato  totalmente  la  quota  oraria eccedente l'attivita'
frontale  e  di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze  in  sostituzione  di docenti assenti fino ad un massimo di
cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.
    6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi
i  licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di
cattedra  sia  inferiore  alle  18  ore  settimanali,  sono tenuti al
completamento  dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura  di  ore  di insegnamento disponibili in classi collaterali
non  utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi
didattici  ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la
scuola  dell'obbligo,  alle  finalita'  indicate  al comma 2, nonche'
mediante  l'utilizzazione  in  eventuali  supplenze  e,  in mancanza,
rimanendo  a  disposizione  anche  per  attivita'  parascolastiche ed
interscolastiche.
    7.  Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque
riduzione  della  durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il
recupero   nell'ambito   delle   attivita'   didattiche   programmate
dall'istituzione  scolastica.  La  relativa  delibera  e' assunta dal
collegio dei docenti.
    8.  Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause
di  forza  maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la
materia  resta  regolata  dalle  circolari  ministeriali  n.  243 del
22 settembre  1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonche' dalle ulteriori
circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera e'
assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
    9.   L'orario   di   insegnamento,   anche   con  riferimento  al
completamento  dell'orario  d'obbligo,  puo' essere articolato, sulla
base  della  pianificazione  annuale  delle  attivita'  e nelle forme
previste  dai  vigenti  ordinamenti,  in maniera flessibile e su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
    10.  Per  il  personale  insegnante  che opera per la vigilanza e
l'assistenza  degli  alunni durante il servizio di mensa o durante il
periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attivita'
rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.