Art. 28.
Attivita' di insegnamento
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalita'
organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della liberta' d'insegnamento, i competenti
organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle
attivita' didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le
forme di flessibilita' previste dal Regolamento sulla autonomia
didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui
all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare,
dell'art. 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della
disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati
in attivita' di insegnamento ed in attivita' funzionali alla
prestazione di insegnamento.
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attivita' e i conseguenti impegni
del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che
possono prevedere attivita' aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni di lavoro, e' deliberato dal collegio dei docenti nel quadro
della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa
procedura e' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far
fronte a nuove esigenze. Di tale piano e' data informazione alle
OO.SS. di cui all'art. 7.
5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a
livello regionale, l'attivita' di insegnamento si svolge in 25 ore
settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella
scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di
cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento
stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla
programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle
lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria
eventualmente eccedente l'attivita' frontale e di assistenza alla
mensa e' destinata, previa programmazione, ad attivita' di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o
per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad a lunni stranieri, in
particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non
abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attivita'
frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di
cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di
cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali
non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi
didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la
scuola dell'obbligo, alle finalita' indicate al comma 2, nonche'
mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza,
rimanendo a disposizione anche per attivita' parascolastiche ed
interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque
riduzione della durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il
recupero nell'ambito delle attivita' didattiche programmate
dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal
collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause
di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la
materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonche' dalle ulteriori
circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera e'
assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al
completamento dell'orario d'obbligo, puo' essere articolato, sulla
base della pianificazione annuale delle attivita' e nelle forme
previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il
periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attivita'
rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.