Art. 32.

   Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali

    1.  I  docenti,  in  coerenza  con  gli  obiettivi di ampliamento
dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono
svolgere  attivita'  didattiche  rivolte al pubblico anche di adulti,
nella  propria  o  in altra istituzione scolastica, in relazione alle
esigenze  formative  provenienti dal territorio, con esclusione degli
alunni  delle  proprie  classi,  per  quanto  riguarda  le materie di
insegnamento  comprese  nel  curriculum scolastico e per attivita' di
recupero.  Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali
dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attivita',
precisando anche il regime delle responsabilita'.