Art. 32.
Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento
dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono
svolgere attivita' didattiche rivolte al pubblico anche di adulti,
nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle
esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli
alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attivita' di
recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali
dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attivita',
precisando anche il regime delle responsabilita'.