Art. 33.
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
1. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali della
scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale e' costituita
dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa
dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa
con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili,
per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione
scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base
dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31 agosto 1999 e sono
annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del
collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa
che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla
contrattazione d'istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale
regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla
quantita' e alla tipologia degli incarichi conferiti, e cio' allo
scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non
attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle
relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico
successivo.