Art. 33.

        Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

    1.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  istituzionali della
scuola  in regime di autonomia, la risorsa fondamentale e' costituita
dal  patrimonio  professionale  dei  docenti,  da  valorizzare per la
realizzazione   e   la  gestione  del  piano  dell'offerta  formativa
dell'istituto  e  per la realizzazione di progetti formativi d'intesa
con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili,
per  le  funzioni  strumentali,  a  livello  di  ciascuna istituzione
scolastica,   sono   quelle  complessivamente  spettanti  sulla  base
dell'applicazione  dell'art.  37  del  CCNI del 31 agosto 1999 e sono
annualmente assegnate dal MPI.
    2.  Tali  funzioni strumentali sono identificate con delibera del
collegio  dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa
che,  contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari.   Le   stesse  non  possono  comportare  esoneri  totali
dall'insegnamento   e   i   relativi  compensi  sono  definiti  dalla
contrattazione d'istituto.
    3.  Le  scuole  invieranno  tempestivamente al Direttore generale
regionale  competente  schede  informative  aggiornate in ordine alla
quantita'  e  alla  tipologia  degli incarichi conferiti, e cio' allo
scopo di effettuarne il monitoraggio.
    4.  Le  istituzioni  scolastiche  possono,  nel  caso  in cui non
attivino  le  funzioni  strumentali  nell'anno  di assegnazione delle
relative   risorse,   utilizzare   le   stesse  nell'anno  scolastico
successivo.