Art. 35.
Collaborazioni plurime
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre
scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti
deliberati dai competenti organi, abbiano necessita' di disporre di
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili
nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione
non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di
titolarita' o di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico
della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con
gli obblighi ordinari di servizio.