Art. 35.

                       Collaborazioni plurime

    1.  I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre
scuole  statali  che,  per  la  realizzazione  di  specifici progetti
deliberati  dai  competenti organi, abbiano necessita' di disporre di
particolari  competenze  professionali non presenti o non disponibili
nel  corpo  docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione
non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di
titolarita'  o di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico
della  scuola  di appartenenza, a condizione che non interferisca con
gli obblighi ordinari di servizio.