Art. 36. Contratti a tempo determinato per il personale in servizio 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale docente puo' accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarita' della sede. 2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. Art. 37. Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile 1. Al fine di garantire la continuita' didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attivita' didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, e' impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuita' didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile e' mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni e' ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.