Art. 36.

     Contratti a tempo determinato per il personale in servizio

    1.  Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28, il personale
docente  puo' accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di
lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione,
o per altra classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un
anno,  mantenendo  senza  assegni,  complessivamente per tre anni, la
titolarita' della sede.
    2.  L'accettazione  dell'incarico  comporta  l'applicazione della
relativa  disciplina  prevista  dal  presente  CCNL  per il personale
assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

                                Art. 37.


          Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

    1.  Al  fine  di garantire la continuita' didattica, il personale
docente  che  sia  stato  assente, con diritto alla conservazione del
posto,   per   un  periodo  non  inferiore  a  centocinquanta  giorni
continuativi   nell'anno   scolastico,  ivi  compresi  i  periodi  di
sospensione  dell'attivita'  didattica, e rientri in servizio dopo il
30  aprile, e' impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o
nello  svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e
di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Per  le  medesime  ragioni  di continuita' didattica il supplente del
titolare  che  rientra dopo il 30 aprile e' mantenuto in servizio per
gli  scrutini  e  le  valutazioni  finali.  Il  predetto  periodo  di
centocinquanta  giorni e' ridotto a novanta nel caso di docenti delle
classi terminali.